1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «regolarmente documentate»;
b) all'articolo 2, dopo le parole: «presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;» sono aggiunte le seguenti: «disciplinano le modalità di giustificazione delle singole voci di spesa per la corretta erogazione del rimborso;»;
c) il quarto comma dell'articolo 5 è abrogato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.